Unioni civili, matrimoni e convivenze. Ecco cosa cambia in un grafico

Unioni civili, matrimoni e convivenze. Ecco cosa cambia in un grafico
Da domenica 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76 del 2016, la “Cirinnà”, dal cognome della prima firmataria e relatrice del Senato, Monica Cirinnà (Pd).
Unioni civili consentite anche per le persone dello stesso sesso: con la dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, infatti, i partner si impegnano per la reciproca assistenza morale e materiale e a vivere sotto lo stesso tetto.
Grazie alla legge Cirinnà vengono regolate sia le unioni civili che le convivenze di fatto dichiarate all’anagrafe.
Ma vediamo le differenze tra le forme familiari coinvolte: matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto.
Per quanto riguarda il diritto di famiglia, tutte e tre devono contribuire ai bisogni familiari e all’assistenza reciproca; possono scegliere sia il regime di comunione dei beni che quello di separazione; possiedono il diritto di visita in caso di malattia, il diritto di scioglimento del rapporto, con conseguente assegno di mantenimento (ad esclusione delle convivenze di fatto) e il diritto di risarcimento in caso di danni.
Al contrario di ciò che impone il Codice civile alle coppie sposate, la legge 76 non cita l’obbligo di fedeltà per le unioni civili e per le convivenze di fatto. In tema di adozione, ad eccezione di casi particolari in cui il giudice potrebbe autorizzarla, rimangono ancora escluse le coppie omosessuali, ma anche le convivenze di fatto. La legge, infatti, esplicita che l’equiparazione tra i partner di unione civile e i coniugi non vale per la legge sull’adozione, la 184 del 1983.La separazione risulta molto più facile rispetto al matrimonio: tre mesi dopo avere dichiarato all’ufficiale la volontà di separarsi, le coppie omosessuali possono farlo direttamente; per le convivenze di fatto invece questo può avvenire senza alcuna formalità.
In tema di successioni, tutte le forme familiari suddette hanno pari diritti, ad eccezione del diritto all’eredità per le convivenze di fatto.
Sul versante fisco e come lavoratori, i partner delle unioni civili hanno lo stesso trattamento dei coniugi. Norme leggermente differenti invece per le convivenze di fatto, le quali possiedono il solo diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare.
Queste ultime escono decisamente più deboli da questa nuova legge, in particolare perché rientrano in questa categoria solo quelle coppie registrate come conviventi all’anagrafe. Positivo però il fatto che possono sottoscrivere un “contratto di convivenza”, con l’aiuto di un avvocato o di un notaio, per regolare le questioni patrimoniali.

TRATTO DA IL SOLE 24 ORE DEL 06/06/2016, PAGINA 9

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